LA NUOVA DISCIPLINA DELLA SUBACQUEA IN ITALIA: INTEGRAZIONE TRA LEGGE 9/2026, LEGGE 70/2026 E STANDARD ISO.

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Maggio, 2026

Approfondimenti Tecnici | Comunicati

Chiariamo una volta per tutte qual è la certificazione che deve essere considerata “valida” per rispondere alla Legge.

Il 2026 rappresenta un momento di svolta per la regolazione della subacquea in Italia, grazie all’adozione di due provvedimenti distinti ma strettamente complementari: la Legge 26 gennaio 2026 n. 9, dedicata alla sicurezza e alla governance della dimensione subacquea, e la Legge 7 maggio 2026 n. 70, orientata alla valorizzazione della risorsa mare e alla regolazione delle attività economiche e ricreative connesse. La lettura coordinata di questi due testi normativi consente di individuare un’evoluzione significativa del sistema giuridico, che passa da una condizione di sostanziale frammentazione a un modello integrato, nel quale sicurezza, qualificazione e responsabilità assumono un ruolo centrale e strutturale.

La Legge n. 9/2026 introduce per la prima volta nel nostro ordinamento il concetto di “dimensione subacquea” come ambito unitario di intervento normativo. Non si tratta semplicemente di una disciplina tecnica delle immersioni, ma della costruzione di un vero e proprio spazio giuridico che ricomprende tutte le attività svolte sotto la superficie marina, con particolare attenzione ai profili di sicurezza, controllo e coordinamento istituzionale. In questo contesto, la subacquea viene qualificata come attività potenzialmente critica, soprattutto quando interferisce con infrastrutture strategiche o con interessi pubblici rilevanti, e viene quindi assoggettata a obblighi di comunicazione, autorizzazione e vigilanza. La sicurezza non è più considerata un aspetto accessorio o rimesso alla buona prassi degli operatori, ma diventa un requisito normativo primario, attorno al quale si struttura l’intero impianto della legge.

Questo primo intervento, tuttavia, non esaurisce la disciplina del settore, in quanto si concentra prevalentemente sulla dimensione operativa e istituzionale, lasciando in secondo piano la regolazione delle attività ricreative e del mercato del diving. È proprio su questo terreno che interviene la Legge n. 70/2026, la quale inserisce la subacquea all’interno di una più ampia strategia di valorizzazione della risorsa mare, riconoscendone il ruolo economico, turistico e ambientale. La subacquea ricreativa, per lungo tempo priva di una disciplina organica, viene finalmente regolata attraverso l’introduzione di obblighi specifici per operatori, istruttori e centri immersione. In particolare, viene richiesto il possesso di un brevetto rilasciato da un’organizzazione didattica, l’idoneità psico-fisica, la copertura assicurativa e il rispetto di precisi standard operativi, tra cui la registrazione delle immersioni e la verifica preventiva delle qualifiche dei partecipanti.

L’integrazione tra le due leggi produce un effetto sistemico rilevante. La prima definisce il quadro generale di sicurezza e controllo, mentre la seconda ne realizza l’applicazione concreta nel contesto delle attività ricreative ed economiche. Ne deriva un sistema nel quale la tracciabilità delle immersioni, la qualificazione degli operatori e la responsabilità giuridica diventano elementi imprescindibili. Tuttavia, proprio in questo punto emerge una questione tecnica di particolare rilievo: entrambe le leggi richiedono, in modo più o meno esplicito, la presenza di competenze certificate e verificabili, ma nessuna delle due definisce in modo puntuale i criteri qualitativi che tali certificazioni devono possedere.

Questo vuoto normativo non è secondario, poiché incide direttamente sulla validità sostanziale dei brevetti subacquei. Il riferimento generico a “organizzazioni didattiche” rischia infatti di includere realtà estremamente eterogenee, caratterizzate da livelli di rigore e standardizzazione molto diversi tra loro. In assenza di un parametro normativo esplicito, diventa necessario individuare un criterio tecnico oggettivo che consenta di distinguere tra certificazioni meramente formali e certificazioni effettivamente idonee a garantire sicurezza, competenza e responsabilità.

È in questo contesto che le norme ISO assumono un ruolo determinante. Pur non essendo richiamate espressamente dalle due leggi, esse rappresentano il riferimento tecnico più coerente con l’impianto normativo introdotto nel 2026. Gli standard internazionali relativi alla subacquea, come quelli che disciplinano i livelli di addestramento dei subacquei, le qualifiche degli istruttori e i requisiti dei centri diving, forniscono infatti criteri chiari, verificabili e universalmente riconosciuti per la valutazione delle competenze. La loro adozione consente di tradurre in termini concreti e misurabili i principi generali posti dal legislatore, in particolare quelli relativi alla sicurezza, alla tracciabilità e alla responsabilità.

Dal punto di vista giuridico, la rilevanza degli standard ISO si manifesta soprattutto in relazione al tema della responsabilità. Con l’entrata in vigore delle nuove leggi, gli operatori del settore sono chiamati a rispondere in modo sempre più stringente delle proprie condotte, sia sotto il profilo civile sia sotto quello penale. In tale contesto, la possibilità di dimostrare di aver operato secondo standard riconosciuti a livello internazionale diventa un elemento cruciale per la valutazione della diligenza professionale. Una certificazione non standardizzata, priva di criteri oggettivi e di meccanismi di verifica, difficilmente potrà essere considerata sufficiente a escludere o attenuare la responsabilità. Al contrario, una certificazione conforme a standard ISO offre un parametro di riferimento solido e difendibile, idoneo a dimostrare l’adozione delle migliori pratiche disponibili.

L’effetto complessivo di questo processo è una progressiva selezione qualitativa del mercato della formazione subacquea. Senza che vi sia un divieto esplicito, le certificazioni non allineate a standard tecnici riconosciuti tendono a perdere rilevanza, sia sul piano operativo sia su quello giuridico. Parallelamente, le certificazioni conformi agli standard ISO si affermano come punto di riferimento implicito, in quanto uniche in grado di soddisfare pienamente le esigenze di sicurezza, trasparenza e responsabilità introdotte dal nuovo quadro normativo.

In questo nuovo scenario, la nozione di “certificazione seria” non può più essere intesa in senso puramente formale, ma deve necessariamente riferirsi a standard tecnici riconosciuti e condivisi. Le norme ISO, pur in assenza di un richiamo espresso, si configurano dunque come il naturale punto di convergenza tra esigenze normative e prassi operative, assumendo il ruolo di criterio sostanziale per la qualificazione delle competenze nel settore subacqueo.

Troppe volte tuttavia ci troviamo di fronte Organismi di certificazione che senza alcuno scrupolo emettono certificati commettendo errori concettuali e procedurali e senza nessun rispetto delle regole internazionali di competenza, trasparenza e indipendenza.

La certificazione della didattica secondo gli standard ISO è una certificazione di “prodotto” e certificare una didattica significa attestare ufficialmente (perché è un ente terzo indipendente che lo verifica) che i corsi di formazione, le procedure di sicurezza e i livelli di brevetto rilasciati da una determinata agenzia didattica rispettano standard internazionali predefiniti. 

In sostanza, è un processo di garanzia di qualità e sicurezza che certifica che un subacqueo, una volta ottenuto il brevetto, possiede le conoscenze teoriche e le abilità pratiche minime necessarie per immergersi in sicurezza entro i limiti previsti.

Non è la certificazione del processo di erogazione dei corsi né del sistema di gestione per la qualità dei corsi ma è una certificazione del “prodotto-corso”.

La procedura di certificazione, specifica per ogni singolo standard, prevede:

  • APPROFONDITO ESAME DOCUMENTALE (MANUALI, MATERIALE DIDATTICO),
  • VERIFICA CORSI DURANTE L’EROGAZIONE (AULA) CON DISCENTI “VERI” E NON SIMULATA,
  • VERIFICA CORSI DURANTE LA PRATICA IN ACQUA (PISCINA, ACQUE LIBERE, ACQUE CONFINATE) CON DISCENTI “VERI” E NON SIMULATA,
  • VERIFICA CORSI DURANTE LA PREPARAZIONE DELLE MISCELE (NITROX, TRIMIX,ECC.) CON DISCENTI “VERI” E NON SIMULATA,
  • VERIFICA PROCEDURA DI RILASCIO BREVETTI, MONITORAGGIO ISTRUTTORI/DIVING AFFILIATI, MONITORAGGIO SODDISFAZIONE DISCENTI

E’ per questo che trovare certificati rilasciati secondo la ISO 21001 (Sistema di Gestione per la Qualità degli enti formativi) con specifica nell’oggetto del certificato di tutte le norme ISO della subacquea o certificati che parlano di Management System NON significa certificare la didattica ma il processo di erogazione di un corso, gli aspetti contrattuali con il discente (listini/tariffari, iscrizioni, privacy), il processo di qualifica dei docenti, la gestione del materiale didattico e dell’aula (registri presenze, preparazione delle slides), la valutazione della soddisfazione, la politica per la qualità e il miglioramento continuo e non il CONTENUTO del corso.

Trovare certificati secondo le norme ISO della subacquea rilasciati con leggerezza senza aver fatto una verifica dettagliata PER OGNI SINGOLO STANDARD come indicato sopra non forniscono alcuna tutela né ai subacquei né alle didattiche né ai centri immersione e agli istruttori che li erogano.

Come scegliere un Organismo di certificazione serio?

L’Organismo deve poter dimostrare che:

  1. Opera nel settore delle immersioni da almeno 15 anni (da quando sono nate le prime norme ISO della subacquea);
  2. Partecipa ai tavoli tecnici di normazione internazionali fin dalla loro origine tenendosi così costantemente aggiornato sulla normativa tecnica ma contribuendo alla stessa come parte attiva;
  3. Utilizza valutatori-esperti qualificati che provengono dal mondo della subacquea e vi operano con rigore da almeno 15 anni;
  4. Affianca agli esperti tecnici personale qualificato e certificato per l’effettuazione di audit di terza parte;
  5. Garantisce l’indipendenza tra chi istruisce le pratiche di certificazione, chi fa gli audit e chi prende la decisione sul rilascio della certificazione (questo significa essere “terzi” e “indipendenti”);
  6. Ha stabilito nei sui documenti contrattuali regole chiare di certificazione;
  7. Ha organi di controllo che vigilano costantemente sul suo operato.

Essere conformi ad una norma tecnica ISO significa aver chiaro tutto questo perché non è con un’autocertificazione che si soddisfa la normativa cogente ma solo con una certificazione di parte terza rilasciata da organismi di certificazione veramente qualificati per farlo.

Di seguito le norme ISO relative alla subacquea ad oggi vigenti:

ISO 24801-1:2014

Recreational diving services — Requirements for the training of recreational scuba divers — Part 1: Level 1 — Supervised diver

ISO 24801-2:2014

Recreational diving services — Requirements for the training of recreational scuba divers — Part 2: Level 2 — Autonomous diver

ISO 24801-3:2014

Recreational diving services — Requirements for the training of recreational scuba divers — Part 3: Level 3 — Dive leader

ISO 24802-1:2014

Recreational diving services — Requirements for the training of scuba instructors — Part 1: Level 1

ISO 24802-2:2014

Recreational diving services — Requirements for the training of scuba instructors — Part 2: Level 2

ISO 24803:2017

Recreational diving services — Requirements for recreational diving providers

ISO 11121:2017

Recreational diving services — Requirements for introductory programmes to scuba diving

ISO 21417:2019

Recreational diving services — Requirements for training on environmental awareness for recreational divers

ISO 13289:2011

Recreational diving services — Requirements for the conduct of snorkelling excursions

ISO 13970:2011

Recreational diving services — Requirements for the training of recreational snorkelling guides

ISO 21416:2019

Recreational diving services — Requirements and guidance on environmentally sustainable practices in recreational diving

ISO 11107:2009

Recreational diving services — Requirements for training programmes on enriched air nitrox (EAN) diving

ISO 13293:2012

Recreational diving services — Requirements for gas blender training programmes

ISO 24804:2022

Recreational diving services — Requirements for rebreather diver training — No-decompression diving

ISO 24805:2022

Recreational diving services — Requirements for rebreather diver training — Decompression diving to 45 m

ISO 24806:2023

Recreational diving services — Requirements for rebreather diver training — Decompression diving to 60 m

ISO 24807:2023

Recreational diving services — Requirements for rebreather diver training — Decompression diving to 100 m

ISO 24808:2024

Recreational diving services — Requirements for rebreather instructor training

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